Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato il DPCM “Misure urgenti di contenimento del contagio” del 1° aprile 2020, nel quale dispone:
- L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adotta dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;
- La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente: “d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.”
Pertanto, alla luce di quanto previsto dalle nuove disposizioni normative, non è consentita alcuna forma di allenamento.
Allo stesso modo sono prorogati al 13 aprile 2020 i termini e gli effetti del provvedimento di sospensione dei termini processuali (delibera del Presidente Federale n. 223/2020 del 2 aprile 2020). |
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